Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che dovra' essere completata ed inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la  copia  per  immagini  in  un
unico file (in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/ autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 9. 
    3.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla  prima
prova concorsuale. Qualora il candidato non riceva  il  messaggio  di
posta   elettronica   dell'avvenuta   acquisizione,   puo'   comunque
constatare l'avvenuta presentazione della domanda  di  partecipazione
accedendo alla propria area privata  del  portale  dei  concorsi  ove
trovera'  la  ricevuta  della  stessa  e,  nella  sezione   «le   mie
notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo  l'invio  della
domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una  copia  della
stessa. 
    I candidati possono  integrare  o  modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    4. Domande di partecipazione inoltrate anche  in  via  telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra'
ammesso alla procedura concorsuale. 
    5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, la direzione generale per  il  Personale  Militare  si
riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di
giorni  pari  a  quelli  di   mancata   operativita'   del   sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    6. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
direzione generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    7. Nella domanda di partecipazione oltre ai dati  anagrafici,  il
numero di telefono e l'indirizzo mail presso  il  quale  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, elementi questi gia'  forniti  in
fase di registrazione al portale, il  concorrente  dovra'  fornire  i
dati  relativi  alla  residenza,  nonche'   tutte   le   informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato  disposto  di  cui  all'
art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e all'art. n. 6  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i  concorrenti
che ne facciano  espressa  richiesta  potranno  sostenere  nel  primo
giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di  festivita'
religiose ebraiche rese note annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'Interno. In caso di  impossibilita'  materiale  o  giuridica  di
svolgimento differito delle prove per i concorrenti che  ne  facciano
richiesta, queste saranno fissate  per  tutti  i  concorrenti  in  un
giorno che non coincida con quello di riposo  sabbatico  o  di  altre
festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa,  al
riguardo, che l'accertamento  della  resa  di  dichiarazioni  mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': 
      - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica  per
le valutazioni di pertinenza; 
      -  l'esclusione  dal  concorso  o  la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.