Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'art. 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata, segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7). 2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.