Art. 4 Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA 1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono: a) avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del presente bando, rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato prestato servizio, in corso di validita'. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 Marzo 2012 «e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera». b) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione. 2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono: a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria)/profilo; b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 3. I docenti assegnati alle attivita' di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono possedere la relativa specializzazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole. 5. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all'art. 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale da destinare alle iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo, si rimanda all'art. 3 comma 2 del presente bando. 6. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all'art. 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale di cui all'art. 12 commi 1 e 2 del decreto legislativo da destinare all'estero come lettore, si rimanda all'art. 3 comma 3 del presente bando. 7. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del presente bando, rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato prestato servizio, in corso di validita'. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 marzo 2012 «e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera». 8. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all'estero sono: a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.