Art. 4 Preselezione per titoli 1. Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 1.000 unita', l'IVASS, al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva, procedera' ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare i candidati da ammettere alla prova scritta di cui all'art. 7, ai sensi del successivo comma 5. A tal fine, l'IVASS provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande: a) titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), con le seguenti votazioni o equivalenti: 110/110 e lode 5,50 punti; 110/110 5,00 punti; 109/110 4,50 punti; 108/110 4,00 punti; 107/110 3,50 punti; 106/110 3,00 punti; 105/110 2,50 punti; 104/110 2,00 punti; 103/110 1,50 punti; 102/110 1,00 punti; 101/110 0,50 punti; 100/110 0,00 punti; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: 1,00 punti; c) diploma conseguito presso una scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398: 1,00 punti; d) dottorato di ricerca in materie giuridiche: 1,50 punti. 2. Verra' preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle categorie di cui ai punti a), b), c) e d). 3. Ai fini della formazione della graduatoria preliminare si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art. 3, comma 1. Non saranno presi in considerazione e non verranno, quindi, valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda. 4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra. 5. Vengono convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 7 i candidati classificatisi nelle prime 1000 posizioni, nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 6. L'ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana eventuali irregolarita' della domanda stessa. 7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla formazione del punteggio complessivo della graduatoria di merito del concorso. 8. Sono ammessi di diritto alla prova scritta i candidati che abbiano svolto attivita' lavorativa per almeno un anno come dipendenti dell'IVASS con contratto di lavoro a tempo determinato, a seguito del superamento di concorso pubblico bandito dall'Istituto, con qualifica corrispondente al profilo di esperto dell'Area professionale/manageriale ovvero al grado iniziale dell'ex carriera direttiva. 9. I risultati conseguiti dai candidati nella preselezione, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it almeno quindici giorni prima della data fissata per tale prova. La pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.