Art. 4 Commissione esaminatrice Le istanze sono esaminate da una Commissione di esperti istituita con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, che accerta i requisiti di ammissione delle singole domande e valuta la qualita' letteraria e tecnico-scientifica delle traduzioni e il valore del testo ai fini della diffusione e promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo. La Commissione propone il piano di assegnazione dei premi al direttore generale, che lo approva con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.