Art. 4 
 
    La  Commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di Sezione della  Corte  Suprema
di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di  una
delle universita' statali di Roma. 
    Per le prove facoltative di lingue straniere, la  commissione  e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    I componenti ed il segretario della Commissione saranno  nominati
con successivo provvedimento.