Art. 4 Modalita' e termini di presentazione delle domande 1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.concorsi.sanita.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalita' diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.). La procedura di compilazione delle domande sara' attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» fino alle ore 11,59 del trentesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione. Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. 2. La data di presentazione della domanda e' attestata dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine di cui al precedente comma, non permettera' piu' l'invio della domanda. La copia della domanda, comprensiva del numero identificativo attribuito dalla piattaforma informatica, e' inviata alla PEC del candidato e resa disponibile nell'area riservata della medesima piattaforma. 3. Prima dell'invio della domanda il candidato avra' cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il Ministero della salute inviera' le comunicazioni inerenti al concorso. Se un candidato annulla la domanda di partecipazione inviata dovra', entro i termini previsti dal bando, ripresentarla effettuando un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese in considerazione ai fini della selezione. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dalla piattaforma informatica. 4. Il giorno della prova scritta o della eventuale prova preselettiva, all'atto dell'identificazione, il candidato - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sara' chiamato ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa - stampata a cura del candidato - dovra' essere presentata ai fini della acquisizione della firma autografa. Il candidato dovra' essere munito di uno dei documenti previsti dall'art. 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (possibilmente quello dichiarato nella domanda), e, qualora non sia in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non sara' ammesso a sostenere la prova. Parimenti non sara' ammesso a sostenere la prova il candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l'autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda presentata mediante la piattaforma informatica di cui al comma 1. 5. Non sono ammessi i titoli presentati con modalita' diverse descritte dal presente articolo, salvo per le pubblicazioni che, descritte analiticamente, dovranno essere consegnate solo ed esclusivamente il giorno della prova scritta.