Art. 4 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  la  Direzione  generale  del
personale  e  della  formazione  del  Ministero   della   giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi  inoltra  alle  competenti   amministrazioni   regionali   la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di  lavoratori  pari
al doppio dei posti  da  ricoprire,  secondo  quanto  indicato  nella
tabella A. 
    2. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti  di
area  vasta,  laddove  previsto  dalla  normativa  regionale),  entro
quarantacinque  giorni  dal  ricevimento   della   richiesta,   salvo
eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a  selezione
i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui,  all'esito  della
prova di idoneita' di cui all'art. 6 e delle  procedure  assunzionali
di cui all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti,  la  Direzione
generale del personale e della  formazione  procedera'  a  richiedere
ulteriori nominativi. 
    3.  All'esito  della  richiesta  di  avviamento,   per   ciascuna
circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale,  in
coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara'  formata  una
singola graduatoria, comprensiva di un numero di  candidati  pari  al
doppio dei posti da ricoprire,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque  conto  dei
punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5. 
    4. E' fatto onere agli interessati di autocertificare  ai  centri
per l'impiego (ovvero  alle  amministrazioni  competenti  secondo  la
normativa regionale) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di
cui all'art. 50, comma 1-quater e  1-quinques  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, per le finalita' di cui all'art. 5. 
    5. Anche al fine di dare piena attuazione al precedente comma  4,
gli uffici competenti, laddove ritenuto  utile  e  nel  rispetto  dei
regolamenti e della normativa  vigente,  provvedono  a  dare  massima
diffusione del presente avviso. 
    6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di
appello competenti per territorio  gli  elenchi  dei  nominativi  dei
lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria  e
con  espressa  indicazione   del   punteggio,   completi   dei   dati
identificativi, del  codice  fiscale,  dell'indirizzo  di  residenza,
nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito  telefonico.
I lavoratori avviati alla selezione potranno  comunicare  formalmente
un  indirizzo  diverso  da  quello  di  residenza,  presso  il  quale
intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per
comunicazioni  con  carattere  di  urgenza,  un  indirizzo  di  posta
elettronica o un recapito cellulare.