Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve dichiarare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) per quale riserva di posti intende concorrere; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; e) di godere dei diritti civili e politici; f) di non essere imputato e di non aver subito condanne ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere o essere stato sottoposto a misura di prevenzione; g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo comando/ente militare di servizio; h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; i) il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando l'istituto presso il quale e' stato conseguito; j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo; k) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico; l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia; n) l'eventuale possesso di titoli maggiorativi di punteggio e/o preferenziali previsti rispettivamente, dall'allegato 7 e dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; o) di aver preso visione di quanto previsto al successivo art. 23 in tema di assegnazioni alle sedi di servizio. 2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta. 3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono: a) indicare se intendano sostenere la prova facoltativa: 1) di efficienza fisica, consistente nella «corsa piana 100 metri»; 2) prevista nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, consistente nella «discesa in corda doppia»; b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 16 e 19, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta, le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, le modalita' di convocazione e svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino nonche' di notifica della graduatoria unica di merito. 4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 25 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.