Art. 4. Irricevibilita' delle domande 1. Non sono prese in considerazione: a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1; b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 2; c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale; d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3; e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale; f) le domande pervenute oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.