Art. 4.
                    Irricevibilita' delle domande
   1. Non sono prese in considerazione:
    a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 1;
    b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 2;
    c)  le  domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
    d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3;
    e)  le  domande  spedite  oltre  il  termine  di  30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
    f)  le  domande  pervenute  oltre  il  termine di 45 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.