Art. 4. 1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro il 10 novembre 2009, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. 2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lettera a). 4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62): a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea; b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. 5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza. 6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (25 novembre 2009) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo. Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi osservato solo se il certificato perverra' - e non sara' meramente spedito - alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto. 8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.