Art. 4.

                         Cittadini stranieri


   1.   I   cittadini   stranieri  che  vogliono  essere  ammessi  in
soprannumero  ai  corsi  di  dottorato potranno essere valutati sulla
base  dei  titoli  trasmessi in forma elettronica e di un colloquio o
altra prova anche a distanza decisa dalla Commissione esaminatrice.
   2.  I  cittadini  stranieri  dovranno  presentare  la  domanda  di
ammissione  con  la  stessa procedura on-line dei cittadini italiani,
entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
   3.  Tutti  i  cittadini  stranieri  dovranno  compilare  entro  la
scadenza  del  concorso  il  modello  on  line  con  la traduzione in
italiano  o  inglese  della  laurea, della valutazione finale e degli
esami  sostenuti  con la relativa valutazione disponibile al seguente
indirizzo   web:   http://dottorati.uniroma2.it   (sezione  Bandi  di
concorso  -  Istruzioni  XXV  ciclo) e spedirlo elettronicamente alla
Segreteria  della  Scuola  di  dottorato  entro  il  termine  per  la
presentazione    delle   domande   al   seguente   indirizzo   email:
postgrad@uniroma2.it. Qualora il modulo pervenga successivamente alla
data  di  presentazione delle domande il candidato non verra' ammesso
al concorso.
   4.   I  cittadini  stranieri  ammessi,  dopo  le  prove,  dovranno
trasmettere,  entro  tre mesi dall'immatricolazione pena la decadenza
dal  dottorato  sancita  con decreto rettorale, alla Segreteria della
Scuola di dottorato entro, via Orazio Raimondo n. 18, V piano, Stanza
n. 565 - la seguente documentazione:
    la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea;
    l'autocertificazione   di  essere  in  regola  con  la  normativa
italiana in materia di immigrazione.
   5.  I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di
partecipazione  al  concorso  solo se ammessi al Corso di dottorato e
successivamente  all'espletamento  delle  procedure concorsuali salvo
esonero da parte del Coordinatore del corso.
   6.  La  dichiarazione di valore non verra' restituita al candidato
se non richiesta entro 30 giorni dalla presentazione.
   7.  Le domande presentate dai candidati stranieri per l'accesso ai
corsi  di  dottorato  di ricerca, secondo quanto disposto dal decreto
rettorale  n.  1117  del  1° aprile 2009, abilitano i soggetti che le
hanno  presentate  a partecipare anche alla procedura di selezione di
cui al presente bando.