Art. 4.

                      Commissione giudicatrice


   1.  Con  decreto  rettorale  e'  costituita  presso ciascuno degli
atenei  di  cui  all'allegato  1  una  commissione  giudicatrice  del
concorso,  composta  da  due  professori universitari di ruolo, da un
magistrato  ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal
componente  avente  maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di
anzianita'  di  ruolo,  dal  piu'  anziano di eta'. La commissione e'
incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove
di  esame  ivi  compresa  la  consegna  e  il ritiro degli elaborati,
nonche'  la  verbalizzazione.  La  commissione  provvede inoltre alla
formulazione  della  graduatoria dei candidati ai sensi dell'articolo
5.  Con  lo  stesso  decreto  e'  nominato  un  apposito  comitato di
vigilanza ed il responsabile del procedimento.
   2.  Il  giorno  dello  svolgimento  delle  prove,  alle ore 10, la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza  dell'Universita' «La Sapienza» di Roma invita uno dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti
gli  elaborati  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto n. 537
del  1999.  A  tal  fine  la  commissione  controlla  preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati.
   3.  Il  numero  dell'elaborato  sorteggiato  e' comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell'immediato  espletamento  della prova di esame. La consegna degli
elaborati  e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti
nella  sede  di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in
cui  la  commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni
caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il  plico  contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione.
   4.  Per  i  fini  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano le
disposizioni   di   cui  all'articolo  9  del  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001.
I  responsabili  del  procedimento di ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   consorzio
interuniversitario  CINECA  il  giorno 26 ottobre 2009. L'esito della
correzione  degli  elaborati  e'  comunicato  dal  CINECA  stesso  ai
responsabili  del  procedimento  di  ciascun  ateneo  ai  fini  della
valutazione   di   cui   all'art.   5   da  parte  della  commissione
giudicatrice.