Art. 4 Presentazione dei titoli I titoli di cui i candidati richiedono la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dovranno essere presentati con le seguenti modalita' : a) in originale; b) in fotocopia autenticata; c) in fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato «B»). In luogo dei titoli e' possibile presentare idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell' art. 46 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 445/2000 (allegato «B»). Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa e dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini del concorso affinche' la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali le stesse si riferiscono. Ai sensi dell'art. 38 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', dovra' essere sottoscritta con firma autografa in presenza del funzionario addetto a ricevere la domanda di partecipazione al concorso. Nel caso di spedizione della domanda di partecipazione o di presentazione della domanda da parte di terzi, tale dichiarazione, sottoscritta con firma autografa dall'interessato, dovra' essere corredata di fotocopia di un documento di identita' valido. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. Nel caso in cui il candidato intenda presentare, ai fini della valutazione, un titolo gia' in possesso dell'amministrazione, dovra' fare preciso e puntuale riferimento al titolo stesso, contenuto nel suo fascicolo personale. Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti aggiuntivi, rispetto a quelli gia' presentati, pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande al concorso. L'Universita' ha facolta' di richiedere, successivamente, la produzione dei titoli indicati dai candidati ed e' tenuta a svolgere tutti gli accertamenti ritenuti utili con riferimento a quanto dichiarato dagli stessi. In modo particolare, l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora si riscontrino delle irregolarita' o delle omissioni nelle dichiarazioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', l'Amministrazione ne dara' comunicazione all'interessato il quale e' tenuto alla regolarizzazione ed al completamento delle dichiarazioni stesse. Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione, fermo restando quanto disposto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.