Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' costituita con decreto del rettore, secondo le modalita' indicate nell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, e del decreto legge n. 178 del 18 giugno 1999. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami", del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice ci procedura civile. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Allo stesso modo, le modifiche allo stato giuridico, intervenute successivamente alla pubblicazione delle commissioni, non incidono sulla qualita' di componente della commissione. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi o di indisponibilita' per cause sopravvenute, vale quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.