Art. 5.

                      Commissioni esaminatrici

    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate due
distinte  commissioni  per  le  prove d'esame, per la valutazione dei
titoli  di  merito  e  per la formazione delle graduatorie di merito,
cosi' composte:
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera a):
        da  un  ufficiale  generale  del  ruolo  naviganti  dell'Arma
aeronautica, presidente;
        da  due colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica,
esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
        da  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, segretario, senza diritto di voto;
      b) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera b):
        da  un  ufficiale  generale  del  ruolo  delle armi dell'Arma
aeronautica, presidente;
        da due colonnelli del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica,
esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
        da  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, segretario, senza diritto di voto.