Art. 5. Commissioni esaminatrici 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate due distinte commissioni per le prove d'esame, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito, cosi' composte: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera a): da un ufficiale generale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, presidente; da due colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri; da un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a tenente colonnello, segretario, senza diritto di voto; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera b): da un ufficiale generale del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica, presidente; da due colonnelli del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri; da un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a tenente colonnello, segretario, senza diritto di voto.