Art. 5. I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal presidente del CNR. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa. La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza. Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere. Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei candidati. Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate, con sottoscrizione in ogni pagina, dal presidente, dai componenti e dal segretario.