Art. 5. Valutazione dei titoli Sono valutabili: il titolo di studio per l'accesso al profilo professionale messo a concorso, l'anzianita' di servizio prestato presso l'universita' e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti o presso aziende di importanza nazionale, le pubblicazioni, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale attinenti al profilo messo a concorso organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente cosi' ripartito: titoli di studio: puo' essere valutato il titolo previsto e utilizzato per l'accesso limitatamente al voto, fino ad un massimo di punti 2.50, di cui punti 2 in proporzione al voto, attribuendo punti 0,10 per ogni voto in piu' a partire da 90/110 e punti 0,50 per la lode, nonche' punti 1 per eventuali altri titoli (es. dottorato di ricerca); titoli di servizio: attivita' e incarichi coerenti con l'area a concorso fino a un massimo di punti 6.50; titoli professionali: fino ad un massimo di punti 0,50; pubblicazioni e/o elaborati coerenti con l'area a concorso: fino ad un massimo di punti 0,50; di cui punti 0,20 per ogni pubblicazione diviso per il numero dei coautori. I titoli che perverranno dopo il predetto termine non saranno presi in considerazione, cosi' come non saranno valutati i titoli non presentati all'atto dell'inoltro di partecipazione al concorso. Il risultato della valutazione dei titoli, che seguira' le prove scritte, sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.