Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Sono  valutabili:  il  titolo  di studio per l'accesso al profilo
professionale  messo  a  concorso,  l'anzianita' di servizio prestato
presso  l'universita'  e  le pubbliche amministrazioni, gli incarichi
svolti  nell'ambito  di detti rapporti o presso aziende di importanza
nazionale,   le   pubblicazioni,   gli  attestati  di  qualificazione
rilasciati   a   seguito   di   frequenza   di  corsi  di  formazione
professionale attinenti al profilo messo a concorso organizzati dalle
pubbliche amministrazioni.
    Ai  titoli  non  puo'  essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente cosi' ripartito:
      titoli  di  studio:  puo'  essere valutato il titolo previsto e
utilizzato per l'accesso limitatamente al voto, fino ad un massimo di
punti  2.50, di cui punti 2 in proporzione al voto, attribuendo punti
0,10  per  ogni  voto in piu' a partire da 90/110 e punti 0,50 per la
lode,  nonche'  punti  1 per eventuali altri titoli (es. dottorato di
ricerca);
      titoli di servizio: attivita' e incarichi coerenti con l'area a
concorso fino a un massimo di punti 6.50;
      titoli professionali: fino ad un massimo di punti 0,50;
      pubblicazioni  e/o  elaborati  coerenti  con l'area a concorso:
fino  ad  un  massimo  di  punti  0,50;  di  cui  punti 0,20 per ogni
pubblicazione diviso per il numero dei coautori.
    I  titoli  che  perverranno  dopo il predetto termine non saranno
presi in considerazione, cosi' come non saranno valutati i titoli non
presentati all'atto dell'inoltro di partecipazione al concorso.
    Il  risultato della valutazione dei titoli, che seguira' le prove
scritte,  sara'  reso  noto agli interessati prima dell'effettuazione
della prova orale.