Art. 5. Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 50 punti cosi' ripartiti: fino a 20 punti per i titoli; fino a 30 punti per il colloquio. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti: 1) titolo di studio - fino ad un massimo di 6 punti: sara' valutato il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso. Non sara' valutato il possesso di titoli di studio di livello superiore; 2) anzianita' di servizio prestata presso pubbliche amministrazioni - fino ad un massimo di 10 punti, calcolati nella misura di 0,5 punti per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi; 3) qualificazioni professionali - fino ad un massimo di 4 punti. Potranno essere valutati: diplomi di qualificazione professionale; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni o da privati in materia attinente ai posti messi a concorso. I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati e prodotti mediante certificati in carta semplice ovvero in fotocopia semplice firmata in calce dal candidato con attestazione di conformita' con l'originale. La fotocopia non firmata dal candidato non sara' presa in considerazione. La documentazione presentata non potra' essere restituita. Non e' consentito il riferimento a documenti gia' eventualmente presentati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione o ad altre amministrazioni. Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati alla domanda di ammissione al concorso i titoli non allegati alla domanda o non idoneamente documentati non saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli.