Art. 5. Modalita' di selezione La commissione incaricata per la predisposizione dell'elenco degli idonei sara' nominata dal commissario straordinario, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. La commissione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti dei candidati e dopo aver stabilito in via preliminare i criteri di massima cui attenersi per la selezione, procedera' alla formulazione dei pareri ed alla predisposizione dell'elenco degli idonei sulla base: a) della valutazione del curriculum professionale di ciascun candidato in relazione ai singoli elementi documentali di cui risultera' corredato; b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione dei candidati stessi con riferimento all'incarico da svolgere. La commissione stessa provvedera', con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare i candidati ammessi per lo svolgimento del colloquio. Al termine delle operazioni di valutazione la commissione formulera' per ciascun candidato un giudizio di idoneita' complessivo e motivato.