Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del direttore dell'istituto ed e' composta da esperti nelle materie oggetto della selezione e dal responsabile del programma cui il personale da assumere e' destinato. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'ente appartenente al profilo non inferiore a quello di collaboratore (o livello equiparato).