Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata con provvedimento del
direttore  dell'istituto  ed  e'  composta  da  esperti nelle materie
oggetto  della  selezione  e  dal  responsabile  del programma cui il
personale  da  assumere  e' destinato. Le funzioni di segretario sono
svolte   da  un  impiegato  dell'ente  appartenente  al  profilo  non
inferiore a quello di collaboratore (o livello equiparato).