Art. 5. Valutazione titoli Ai titoli e' riservata una valutazione pari al 30% del punteggio totale. I titoli valutabili sono i seguenti: titoli di studio (per un massimo valutabile di punti 15); 1) diploma di laurea con votazione da 106 a 110 max punti 2; 2) diploma di laurea con votazione di 110 e lode punti 3; 3) secondo diploma di laurea (se giudicato attinente) max punti 2; 4) diploma di specializzazione (se giudicato attinente) max punti 2; titoli professionali (per un massimo valutabile di punti 10): esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni o aziende o organizzazioni private; altri titoli: (per un massimo valutabile di punti 5). Per i candidati dipendenti dell'I.U.O. o di altra pubblica amministrazione che siano incorsi nell'irrogazione di una sanzione disciplinare non superiore alla censura, nel corso del biennio immediatamente precedente l'emanazione del presente bando, e' prevista una riduzione percentuale del punteggio dei titoli pari al 10%. I titoli possono essere prodotti in originale, possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato B) ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ovvero possono essere prodotti in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato C) ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate dal dichiarante e trasmesse all'amministrazione unitamente alla fotocopia del documento di identita'. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso altre amministrazioni. I documenti e i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Non saranno presi in considerazioni gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.