Art. 5.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

    Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di  dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 10  del  regolamento  di Ateneo recante norme in materia di
dottorato  di  ricerca,  emanato  con  decreto  rettorale n. 2812 del
24 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione  giudicatrice,  e'  affisso nel medesimo giorno nell'albo
della sede presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate   le   prove  concorsuali  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.