Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per le prove scritte; 40 punti per la prova orale. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: a) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici firmati dall'interessato; b) attivita' lavorativa; c) diploma di dottore di ricerca; d) borse di studio in settori inerenti le attivita' previste per il posto da conferire o le attivita' programmatiche dell'I.N.F.N.; e) titoli di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, corsi di specializzazione post-universitari, altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso). I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15 del 1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.