Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 200 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 100 punti per le prove scritta e pratica; 100 punti per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuiti sono i seguenti: a) titoli di studio: saranno valutati il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso fino ad un massimo di punti tre e il possesso di eventuali titoli di studio di livello superiore fino ad un massimo di punti uno per un totale di punti quattro; b) attivita' lavorativa: saranno valutati i servizi prestati, anche con rapporto di lavoro determinato, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e quelli prestati alle dipendenze di privati datori di lavoro, fino ad un massimo di dodici punti, in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per il posto a concorso, in ragione di punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di pertinenza, per ogni tre mesi di attivita' lavorativa; non si da' luogo a valutazione dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non pertinente con quella prevista per il posto a concorso; c) qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il posto a concorso con l'assegnazione di un punteggio, riferito al singolo diploma o corso, compreso tra punti 0,5 e punti 2 in relazione al grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo di punti 4. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15 del 1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.