Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    Le   commissioni   giudicatrici   incaricate   della  valutazione
comparativa  dei  candidati  sono  nominate  con decreto del rettore,
sentito il collegio dei docenti, e composte da tre membri effettivi e
da  due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo  confermati  anche di altri atenei italiani e stranieri esperti
nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il
corso.
    Alla commissione possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
    La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con  soggetti  pubblici o privati, finalizzate al finanziamento delle
borse di studio.
    La  commissione  nomina  al  proprio  interno  il presidente e il
segretario.