Art. 5.
    I  posti  del  dottorato  sono  determinati  seguendo  i seguenti
criteri:
      a) posti   con  borse  di  studio  da  riservare  ai  cittadini
dell'Unione  europea  in  possesso  del  diploma  di  laurea o titolo
equipollente, finanziati tramite:
        fondi ministeriali (posti MIUR);
        fondi provenienti da risorse di facolta' e Dipartimenti;
        convenzioni  con  Atenei  consociati  (posti  aggiunti  Univ.
consoc.);
        convenzioni,  stipulate  antecedentemente  all'emanazione del
presente  bando,  con  soggetti  pubblici  e  privati  in possesso di
requisiti  di  elevata  qualificazione  culturale  e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee (posti aggiunti Enti);
      b) posti   senza  finanziamento  da  destinare  a  laureati  da
ammettere al corso di dottorato senza borsa di studio e con pagamento
di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza.