Art. 5. I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti criteri: a) posti con borse di studio da riservare ai cittadini dell'Unione europea in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, finanziati tramite: fondi ministeriali (posti MIUR); fondi provenienti da risorse di facolta' e Dipartimenti; convenzioni con Atenei consociati (posti aggiunti Univ. consoc.); convenzioni, stipulate antecedentemente all'emanazione del presente bando, con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee (posti aggiunti Enti); b) posti senza finanziamento da destinare a laureati da ammettere al corso di dottorato senza borsa di studio e con pagamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza.