Art. 5.
    Per  l'ammissione  al  corso  di  dottorato di ricerca in diritto
dell'impresa  i  titoli  valutabili  da  allegare alla domanda sono i
seguenti:
      a) un dettagliato curriculum;
      b)  la  certificazione  della laurea prevista dagli ordinamenti
didattici   vigenti   prima   dell'entrata   in  vigore  del  decreto
ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509,  con  la  votazione finale e
l'elenco  degli  esami  sostenuti  con  le relative votazioni o della
laurea specialistica con l'indicazione della classe di appartenenza e
con  la  votazione  finale  e  l'elenco  degli esami sostenuti con le
relative  votazioni  o  la  certificazione  del  titolo  equipollente
conseguito presso un'universita' straniera, con la votazione finale e
l'elenco  degli  esami sostenuti con le relative votazioni, ovvero la
certificazione del titolo accademico idoneo conseguito all'estero con
la  votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative
votazioni;
      c)  per i laureandi, il certificato di iscrizione ad una laurea
prevista  dagli  ordinamenti  didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con l'elenco
degli  esami  sostenuti  e  le  relative  votazioni  o  ad una laurea
specialistica  con  l'indicazione  della  classe  di  appartenenza  e
l'elenco  degli  esami sostenuti con le relative votazioni, ovvero il
certificato  di iscrizione ad un corso accademico estero con l'elenco
degli esami sostenuti e le relative votazioni;
      d) la copia della tesi di laurea;
      e)  una copia delle eventuali pubblicazioni degli ultimi cinque
anni  ritenute  utili  ai  fini  della  valutazione  comparativa e il
relativo elenco in carta semplice;
      f)  una  copia  dei  titoli  attestanti  la conoscenza di altre
lingue diverse dall'inglese;
      g)   una   copia   degli   altri   eventuali   titoli  relativi
all'attivita'  di  studio  o  di ricerca ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
    Le  pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue:  italiano,  inglese,  francese,  spagnolo. Alle pubblicazioni
redatte  in  lingua diversa da quelle citate deve essere allegata una
traduzione  certificata  da  un  traduttore  ufficiale in una di tali
lingue.
    I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso  dei  titoli  di  studio  di cui al primo comma del presente
articolo  mediante  le  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione
previste   dall'art. 46,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  oppure  possono  produrre  certificati e
pubblicazioni  in  originale,  in  copia  autenticata ovvero in copia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto   di   notorieta',   ai  sensi  dell'art. 47,  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.
    Ai   fini   della  valutazione  del  curriculum  complessivo  del
candidato  e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
      rigore metodologico;
      apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
      congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese nell'attivita' di ricerca del dottorato;
      rilevanza   scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica.
    Per  i  fini  di cui sopra la commissione puo' far anche ricorso,
ove   possibile,   a   parametri  conosciuti  in  ambito  scientifico
internazionale.