Art. 5.
    Il  presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per  la  pubblicazione.  Dalla  data  di  pubblicazione decorrera' il
termine   previsto  dall'art. 9  del  D.L.  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.