Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti:
      20 punti per i titoli;
      200 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      100 punti per le prove scritta e pratica;
      100 punti per la prova orale.
    I  titoli  valutabili  ed  i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titoli  di  studio:  saranno valutati il punteggio riportato
nel   conseguimento   del   titolo   di   studio   richiesto  per  la
partecipazione  al  concorso  fino  ad  un  massimo  di  punti 3 e il
possesso  di  eventuali titoli di studio di livello superiore fino ad
un massimo di punti 1 per un totale di punti 4;
      b) attivita'  lavorativa: sara' valutata, fino ad un massimo di
12  punti,  in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per
il  posto  a concorso, in ragione di punti 0,25 o 0,50, a seconda del
grado di pertinenza, per ogni tre mesi di attivita'; non si da' luogo
a  valutazione  dei  periodi  di  attivita'  lavorativa  ritenuta non
pertinente con quella prevista per il posto a concorso;
      c) qualificazione  professionale: saranno valutati i diplomi di
qualificazione   professionale   o   la  partecipazione  a  corsi  di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il
posto  a  concorso  con  l'assegnazione  di un punteggio, riferito al
singolo  diploma  o  corso,  compreso  tra  punti  0,5  e  punti 2 in
relazione  al  grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo
di punti 4.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato 3.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000  (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto
di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
    I  cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra
elencati  certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani,  ovvero  nei  casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse  avvenga  in  applicazione  di  convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
    I  certificati  attestanti  i  titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese,tedesca  e  spagnola)  deve essere allegata una traduzione in
lingua  italiana,  certificata  conforme  al testo straniero, redatta
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione  dei  titoli  di cui al precedente punto a) prima di aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritta  e  pratica,  prima che si proceda alla correzione dei
relativi  elaborati,  nei  confronti  dei  soli candidati che avranno
sostenuto le prove stesse.