Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      20 punti per i titoli;
      80 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      40 punti per le prove scritte;
      40 punti per la prova orale.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      a) curriculum formativo e dell'attivita' svolta del candidato;
      b) pubblicazioni,   lavori  a  stampa,  progetti  ed  elaborati
tecnici presentati dal candidato (in numero non superiore a 20).
    La commissione esaminatrice effettuera' la valutazione dei titoli
(facendo  anche  ricorso,  ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di
massima e ferma restando la possibilita' di individuarne ulteriori:
      a) congruenza    dell'iter    formativo    del    candidato   e
dell'attivita'  svolta  con  l'attivita'  prevista  per  il  posto  a
concorso;
      b) continuita'  temporale  dell'attivita' svolta e suo grado di
aggiornamento   rispetto   agli   sviluppi   tecnologici   nel  campo
dell'attivita' prevista per il posto a concorso;
      c) grado  di  rilevanza  degli  eventuali incarichi ricoperti e
delle eventuali responsabilita' assunte;
      d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
      e) rilevanza  della collocazione editoriale delle pubblicazioni
e loro diffusione.
    Il punteggio e' attribuito complessivamente ai titoli valutati.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni  amministrative  consentite dal decreto del Presidente
della    Repubblica   n. 445/2000   (dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni  o  dell'atto  di  notorieta',  da  rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
    I  cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra
elencati  certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani,  ovvero  nei  casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse  avvenga  in  applicazione  di  convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
    I  certificati  attestanti  i  titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese,  tedesca  e spagnola) deve essere allegata una traduzione in
lingua  italiana,  certificata  conforme  al testo straniero, redatta
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte,  prima  che  si  proceda alla correzione dei relativi
elaborati,  nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.