Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per le prove scritte; 40 punti per la prova orale. I titoli valutabili sono i seguenti: a) curriculum formativo e dell'attivita' svolta del candidato; b) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici presentati dal candidato (in numero non superiore a 20). La commissione esaminatrice effettuera' la valutazione dei titoli (facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di massima e ferma restando la possibilita' di individuarne ulteriori: a) congruenza dell'iter formativo del candidato e dell'attivita' svolta con l'attivita' prevista per il posto a concorso; b) continuita' temporale dell'attivita' svolta e suo grado di aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici nel campo dell'attivita' prevista per il posto a concorso; c) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilita' assunte; d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione; e) rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione. Il punteggio e' attribuito complessivamente ai titoli valutati. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.