Art. 5. Titoli valutabili La selezione e' per titoli e colloquio. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, disporra' complessivamente di 90 punti cosi' ripartiti: 30 punti per i titoli; 60 punti per il colloquio. La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. Le categorie dei titoli valutabili e i punteggi attribuibili sono i seguenti: a) votazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione; b) attivita' lavorativa pertinente nel settore di cui all'art. 2, lettera c); c) altri titoli pertinenti. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione alla selezione e potranno essere prodotti anche in fotocopia, pena l'esclusione della loro valutabilita'.