Art. 5. Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e precede la prova orale. Nell'ambito del punteggio massimo di 100 punti, la commissione esaminatrice ha a disposizione 25 punti per la valutazione dei titoli e 75 per le prove di esame, cosi' ripartiti: 50 punti per la prova teorico-pratica; 25 punti per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 26 punti nella prova scritta. La prova orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 20 punti. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punteggi conseguiti.