Art. 5.

    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi

    Il  concorso  si  svolge  per titoli ed esami. La valutazione dei
titoli e' effettuata dopo la prova scritta e precede la prova orale.
    Nell'ambito  del  punteggio  massimo di 100 punti, la commissione
esaminatrice ha a disposizione 25 punti per la valutazione dei titoli
e 75 per le prove di esame, cosi' ripartiti:
      50 punti per la prova teorico-pratica;
      25 punti per la prova orale.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che abbiano riportato
un  punteggio  non inferiore a 26 punti nella prova scritta. La prova
orale  si  intende  superata  se il candidato riporta un punteggio di
almeno  20  punti.  Il  punteggio complessivo sara' determinato dalla
somma dei punteggi conseguiti.