Art. 5. Titoli Alla domanda dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i titoli che i candidati intendono presentare per la valutazione, nonche' un elenco degli stessi. Per i suddetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci punti. Le categorie ed i criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande. E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato 2) del presente bando; detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi' allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell'effettuazione della prova orale.