Art. 5.
    1.  Sono  ammessi  alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle  prove  scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e' sottoscritto dal
presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l'ora della prova orale.
    2.  La  mancata  presentazione  alle prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.