Art. 5. Titoli di valutazione Le selezioni indette con il presente bando sono per titoli ed esami. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono indicati per ciascuna selezione nella relativa tabella di riferimento. Fermo restando la possibilita' di allegare i titoli in originale, i titoli dovranno essere prodotti in una sola delle modalita' indicate negli schemi di domanda. Il candidato che intenda dichiarare e non allegare i titoli dovra' fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione degli stessi,e per l'accertamento della veridicita' dei dati dichiarati. Non si terra' conto dei titoli non conformi alle disposizioni di legge o che perverranno all'amministrazione oltre il termine stabilito dal presente bando. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.