Art. 5. T i t o l i I titoli possono essere presentati mediante autocertificazione resa secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (All. A), nonche' in originale o in fotocopia autenticata. Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (All. A); con le stesse modalita' possono essere prodotte copie di titoli di studio, di servizio, o atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione. I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, su richiesta dell'interessato, dall'Ateneo. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'; trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. La valutazione dei titoli sara' effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, prima dello svolgimento del colloquio.