Art. 5.

              Prove d'ammissione al corso di dottorato

    Le  prove  d'esame  saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
    Gli  esami  d'ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
    E'  scompresa  nella  prova  orale  una verifica della conoscenza
della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.  Ciascun  commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine  di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco sottoscritto dal
Presidente  e dal Segretario della Commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.