Art. 5.

                         Procedure selettive

    La  selezione  dei  candidati e' effettuata, ai sensi dell'art. 8
del  decreto  legislativo  n. 77  del 2002, dall'ente che realizza il
progetto prescelto.
    L'ente  cui  e'  rivolta  la  domanda  verifica in capo a ciascun
candidato  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dall'art. 3 del
presente bando (limiti di eta'; possesso della cittadinanza italiana;
assenza di condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che
non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.
    L'ente dovra' inoltre verificare che:
      - la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta
in  forma autografa dall'interessato e sia presentata entro i termini
prescritti dall'art. 4 del presente bando;
      -  alla  stessa  sia  allegato  fotocopia  di  un  documento di
identita' in corso di validita'.
    La  mancata  sottoscrizione  e/o  la  presentazione della domanda
fuori  termine  e'  causa di esclusione dalla selezione, analogamente
alla  mancata allegazione della fotocopia del documento di identita';
e'  invece  sanabile  l'allegazione  di una fotocopia di un documento
scaduto.
    Delle   eventuali  cause  di  esclusione  e'  data  comunicazione
all'interessato a cura dell'ente.
    L'ente  dovra'  attenersi  nella  procedura  selettiva ai criteri
verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del
progetto,  ovvero  ai  criteri  contenuti  nella  determinazione  del
direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
    Nel  caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall'Ufficio,
l'ente  valuta  i  titoli  presentati e compila per ogni candidato, a
seguito  del  colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello
in  «Allegato 4», attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non
idonei  a  svolgere  il  servizio  civile  nel  progetto  prescelto i
candidati  che  abbiano  ottenuto  nella  scheda  di  valutazione  un
punteggio inferiore a 36/60.
    I  candidati  si  attengono  alle  indicazioni  fornite dall'ente
medesimo  in  ordine  ai  tempi,  ai  luoghi  e  alle modalita' delle
procedure selettive.
    L'ente,  terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili, per i
quali  acquisisce  il  certificato  di  idoneita'  fisica al servizio
civile con specifico riferimento al settore di impiego richiesto.
    Nella  graduatoria  sono  inseriti  anche  i  candidati risultati
idonei  e  non  selezionati  per  mancanza  di  posti. L'ente redige,
inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti
nelle  graduatorie perche' risultati non idonei, ovvero esclusi dalla
selezione con l'indicazione della motivazione. Il mancato inserimento
nelle  graduatorie  e'  tempestivamente  portato  a  conoscenza degli
interessati  da parte dell'ente, che ne da' contestuale comunicazione
all'Ufficio.
    Alla  graduatoria  e'  assicurata  da  parte  dell'ente  adeguata
pubblicita'.