Art. 5.
                         Ammissione ai corsi
    I   candidati   sono   ammessi   ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve  optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
scritta della vincita.
    In  caso di rinuncia dei vincitori, entro 60 giorni dalla data di
inizio  del  corso, subentrano altri candidati collocati in posizione
utile nella graduatoria.
    I  cittadini  stranieri  extracomunitari non titolari di borse di
studio  sono  ammessi  al  dottorato  con  le  stesse  modalita'  dei
cittadini comunitari.
    I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono  ammessi  al  dottorato  con  le  modalita' di cui al precedente
art. 2.
    Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da parte
degli  interessati,  candidati  idonei  nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di Assegni di ricerca.
    Sono   altresi'   ammessi  in  soprannumero,  fermo  restando  il
superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca
finanziate  dall'Unione  europea  o  da altra istituzione scientifica
europea o internazionale.