Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  incaricata  delle  valutazioni  comparative  dei
candidati  e'  nominata  con  decreto rettorale ed e' composta da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei
quali  almeno  due  professori  di  prima  o  di seconda fascia), cui
possono  essere  aggiunti,  su  proposta  del Collegio dei docenti di
ciascun  dottorato, non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni
all'Universita',  scelti  nell'ambito  degli  enti  e delle strutture
pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione.
    Nel   caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  accordi  di
cooperazione  interuniversitaria  internazionale, la commissione e le
modalita'  di  ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a  ogni  candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due
prove.  E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova  scritta  un  punteggio  non inferiore a 40/60. La prova
orale  e'  pubblica  e si intende superata se il candidato ottiene un
punteggio  non  inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame, la
commissione  compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove.
    I risultati delle prove verranno resi noti mediante pubblicazione
ufficiale  della  graduatoria  all'Albo  rettorale  (via  Ravasi, 2 -
Varese),  nonche'  sul  sito  di  Ateneo (www.uninsubria.it - sezione
segreteria studenti - dopo la laurea).
    La  pubblicazione  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  qualsiasi
comunicazione personale.