Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei candidati e' nominata con decreto rettorale ed e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei docenti di ciascun dottorato, non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita', scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale e' pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove. I risultati delle prove verranno resi noti mediante pubblicazione ufficiale della graduatoria all'Albo rettorale (via Ravasi, 2 - Varese), nonche' sul sito di Ateneo (www.uninsubria.it - sezione segreteria studenti - dopo la laurea). La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.