Art. 5. Titoli valutabili - Modalita' di presentazione 1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 4, disporra' complessivamente di 100 punti: 70 punti per i titoli; 30 punti per il colloquio. 2. I titoli valutabili sono i seguenti: a) pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti l'area scientifica per la quale si concorre o aree affini; b) curriculum vitae et studiorum, comprendente in particolare la descrizione della documentata attivita' di ricerca svolta e tutte le altre pubblicazioni oltre a quelle di cui sub a); c) docenze e lezioni tenute in Italia ed all'estero, interventi a seminari, a convegni e conferenze; d) incarichi di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca. 3. La valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti sara' essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare la capacita' dei candidati, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nei settori di ricerca oggetto del presente concorso. Ai fini della suddetta valutazione la commissione esaminatrice dovra' comunque attenersi ai criteri sotto elencati, ferma restando la possibilita' per la predetta commissione di procedere all'individuazione di ulteriori criteri prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi: a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori di collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le attivita' programmatiche dell'INAF e, in particolare, con l'area scientifica oggetto del presente concorso o con aree affini; d) grado di rilevanza dell'attivita' di ricerca del candidato in ambito nazionale ed internazionale; e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; f) continuita' temporale della produzione scientifica e suo grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nell'area scientifica oggetto del presente concorso. 4. Verranno valutati solo i titoli dichiarati nella domanda e/o presentati secondo le seguenti modalita': a) le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello di cui all'Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione i lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. In luogo delle predette modalita' i candidati, in alternativa, potranno: - qualora le pubblicazioni siano disponibili su appositi siti internet di riviste nazionali ed internazionali, indicare nell'elenco di tutte le pubblicazioni contenute nel curriculum da allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'esatto e completo indirizzo dei siti presso i quali e' possibile reperire dette pubblicazioni. L'utilizzo della suddetta modalita' di presentazione delle pubblicazioni e' a totale rischio del candidato circa l'effettiva disponibilita' e reperibilita' nel tempo delle pubblicazioni nel sito internet indicato; pertanto, le pubblicazioni che non dovessero risultare disponibili all'indirizzo del sito internet specificato dal candidato non saranno oggetto di valutazione; - allegare alla domanda di concorso uno o piu' CD-Rom non riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni stesse. Ai CD-Rom dovra' essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello di cui all'Allegato A, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', nella quale il candidato dovra' dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono conformi all'originale; b) gli altri titoli dovranno essere documentati mediante produzione dell'atto che li rappresenta, in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa come specificato nella precedente lettera a). 5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero. 7. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 6, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 gli stati, le qualita' personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci. 9. I titoli prodotti in fotocopia semplice non autenticata oppure non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. Non saranno inoltre valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato faccia riferimento, ne' i titoli che pervengano all'INAF successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.