Art. 5.

                       Commissione di concorso

    1.  Nell'ambito del presente bando la commissione giudicatrice e'
nominata  con  decreto del Presidente del CNR, e' costituita da tre a
cinque  membri  effettivi  e  due  supplenti,  ed e' pubblicata sulla
pagina  del  sito  internet  del  CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione
Lavoro).  Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ยช  serie
speciale - Concorsi e esami.
    2.  La  partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3.  In  caso di motivata rinuncia, di decesso di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause  di incompatibilita' modificazioni dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  Commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al precedente comma 11. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
    6.  La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi
dalla  data della prima riunione di cui al successivo art. 6 comma 1.
Con  proprio  decreto  il  dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di
studio  della D.C.S.G.R. - CNR puo' prorogare il predetto termine per
una  sola  volta  e  per  non  piu' di 2 mesi; L'inosservanza di tale
termine  dovra'  essere giustificata collegialmente dalla Commissione
esaminatrice  con  motivata  relazione da inoltrare al Presidente del
CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).