Art. 5. Titoli Sono ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati secondo le modalita' di seguito indicate. Per i titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30/90, ripartito nel modo seguente: a) titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso, purche' attinenti all'attivita' del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 7; b) borse di studio presso enti pubblici, abilitazione all'esercizio della professione, attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, purche' attinenti all'attivita' del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 15; c) titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali, purche' attinenti all'attivita' del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 5; d) altri titoli quali partecipazione come relatori a convegni o seminari di studio e corsi di formazione, fino ad un massimo di punti 3. I titoli di cui ai precedenti punti, da sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice devono essere dichiarati, pena la non valutazione, nell'allegato modello «B», da presentare unitamente alla domanda entro il termine previsto; i titoli dichiarati nel modello «B» possono inoltre essere presentati entro lo stesso termine, in originale o in copia autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformita' all'originale, conformemente al modello «C». Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato: - per i titoli di cui al punto a), indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l'Ateneo e la votazione; - per i titoli di cui al punto b), specificare dettagliatamente la natura del titolo, il soggetto che lo ha rilasciato, la data di rilascio e l'eventuale votazione finale; - per i titoli di cui al punto c), specificare dettagliatamente gli estremi del titolo scientifico dichiarato; - per i titoli di cui al punto d), specificare dettagliatamente gli estremi relativi alla natura del titolo dichiarato. A pena di non valutazione, le dichiarazioni sostitutive di cui ai modelli «B» e «C» devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 38, comma 3, e 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei criteri da parte della commissione giudicatrice, sono svolti dopo l'espletamento delle prove scritte, ma prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati. La commissione, nelle sedute di svolgimento della prova orale, comunichera' a ciascun candidato il risultato della valutazione dei titoli, prima dell'inizio della prova medesima. L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi della normativa vigente.