Art. 5.
    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
    La  procedura  selettiva si svolge per titoli, una prova pratica,
una  prova  scritta  e  un  colloquio  valutativo. La valutazione dei
titoli  e'  effettuata  dopo le prove scritte e precede quella orale.
Nell'ambito  del  punteggio  massimo  di  100  punti,  la commissione
esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli
e 80 per le prove di esame, cosi' ripartiti:
    25 punti per la prova pratica;
    25 punti per la prova scritta;
    30 punti per il colloquio valutativo.
    Sono  ammessi  al  colloquio  valutativo  i candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non  inferiore a 15 punti, rispettivamente,
nella  prova  pratica e in quella scritta. Il colloquio valutativo si
intende  superato  se  il candidato riporta un punteggio di almeno 15
punti.  Il  punteggio  complessivo  sara' determinato dalla somma dei
punteggi conseguiti.