Art. 5. Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame Per la valutazione dei candidati, la commissione esaminatrice di cui all'articolo precedente disporra' di 100 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 25 punti per ciascuna delle due prove scritte; 30 punti per la prova orale. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno 13 punti in ciascuna delle due prove scritte. In tutti i casi in cui l'esito della prima prova dovesse risultare insufficiente, la commissione potra' omettere la correzione della prova scritta successiva. La prova orale e' superata qualora il candidato ottenga almeno 16 punti. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punteggi utili riportati nella valutazione dei titoli, nelle due prove scritte e nella prova orale.