Art. 5.
                             Commissioni
   1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a. la Commissione per le prove di efficienza fisica;
    b. la Commissione per gli accertamenti sanitari;
    c. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    d. la Commissione per l'accertamento attitudinale;
    e.  la Commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per
le  prove  scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali
(nonche'  per  la  prova  pratica  solo  nel  concorso  per  il Corpo
sanitario  dell'Esercito)  e  per  la  formazione  della graduatoria,
distinta per ciascun concorso.
   2.  La  Commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
    un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
    due  ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore  a  maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
    un  ufficiale  dell'Esercito  in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
   La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale   del   Centro   di   Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
   3.  La  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
    un  ufficiale  medico  dell'Esercito  in  servizio permanente, di
grado non inferiore a colonnello, presidente;
    due  ufficiali  medici  dell'Esercito  in servizio permanente, di
grado non inferiore a maggiore, membri.
   Detta  Commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
   4.  La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    un  brigadiere  generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, presidente;
    due  ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, membri.
   Gli  ufficiali  medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di
cui al precedente comma 3.
   5.  La  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale,  di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
    un  ufficiale  superiore in servizio permanente del ruolo normale
delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, presidente;
    un   ufficiale   in   servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
    un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
    un  ufficiale  inferiore  in  servizio  permanente,  di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
   Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico
di   ufficiali   del   Corpo   sanitario  dell'Esercito  laureati  in
psicologia,  nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati  presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
   6.  La  Commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta:
    a.  per  il  concorso  per  tenenti  del  ruolo normale del Corpo
sanitario  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), da:
     un  ufficiale  generale  del  Corpo  sanitario dell'Esercito, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
     tre  ufficiali  del  Corpo  sanitario  dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore   a   maggiore,  per  la  prova  di  preselezione,  per  la
valutazione  dei  titoli,  per  la  prova  orale - limitatamente agli
argomenti   di   carattere  militare -  e  per  la  formazione  della
graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
     un  docente  o  esperto,  che  potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore     a     capitano,    ovvero    un    dipendente    civile
dell'Amministrazione   della  Difesa  appartenente  alla  terza  area
funzionale,  fascia  retributiva  non  inferiore a «F/3», con profilo
professionale  non  inferiore  a «funzionario di amministrazione», ai
sensi  del  CCNL  2006-2009,  sottoscritto in data 14 settembre 2007,
segretario senza diritto di voto;
    b.  per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), da:
     un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale di
brigata o grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
     quattro  ufficiali  del  Corpo  degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore   a   maggiore,  per  la  prova  di  preselezione,  per  la
valutazione dei titoli, per la prova scritta di cultura generale, per
la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare -
e  per  la  formazione  della  graduatoria generale di merito, membro
aggiunto;
     un   docente  universitario  -  che  potra'  essere  diverso  in
relazione  a  ciascuna  delle  categorie  di  laureati  fra  cui sono
ripartiti  i posti a concorso, di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera b) - membro aggiunto;
     un  docente  o  esperto,  che  potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore     a     capitano,    ovvero    un    dipendente    civile
dell'Amministrazione   della  Difesa  appartenente  alla  terza  area
funzionale,  fascia  retributiva  non  inferiore a «F/3», con profilo
professionale  non  inferiore  a «funzionario di amministrazione», ai
sensi  del  CCNL  2006-2009,  sottoscritto in data 14 settembre 2007,
segretario senza diritto di voto;
   I  membri  aggiunti  interverranno  solo  nelle fasi espressamente
indicate  ed avranno diritto di voto per le sole materie per le quali
sono aggregati.