Art. 5. Istruttoria della domanda 1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.