Art. 5.

                             T i t o l i


   Sono  ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
e dichiarati secondo le modalita' di seguito indicate.
   Per  i  titoli  sara'  attribuito  un punteggio complessivo pari a
30/90, ripartito nel modo seguente:
    a)  titoli  di  studio  superiori rispetto a quello richiesto per
l'accesso,  purche'  attinenti  all'attivita' del posto da ricoprire,
fino ad un massimo di punti 8;
    b)   borse   di   studio   presso   enti  pubblici,  abilitazione
all'esercizio  della  professione,  attestati  di  qualificazione e/o
specializzazione  rilasciati  a  seguito  di  frequenza  di  corsi di
formazione  professionale  organizzati da pubbliche amministrazioni o
enti privati, purche' attinenti all'attivita' del posto da ricoprire,
fino ad un massimo di punti 8;
    c)  titoli  scientifici,  quali pubblicazioni e lavori originali,
purche'  attinenti  all'attivita'  del posto da ricoprire, fino ad un
massimo di punti 5;
    d)  servizio  svolto in posizioni funzionali e con compiti pari a
quelle  del  posto  da  ricoprire,  presso  le Universita' o soggetti
pubblici, fino ad un massimo di punti 4;
    e) incarichi professionali svolti, fino ad un massimo di punti 3;
    f)  altri  titoli quali partecipazione come relatori a convegni o
seminari di studio e corsi di formazione, fino ad un massimo di punti
2.
   I   titoli   di  cui  ai  precedenti  punti,  da  sottoporre  alla
valutazione  della commissione giudicatrice devono essere dichiarati,
pena  la  non  valutazione,  nell'allegato  modello  B, da presentare
unitamente   alla   domanda  entro  il  termine  previsto;  i  titoli
dichiarati  nel  modello B possono inoltre essere presentati entro lo
stesso  termine,  in  originale  o  in  copia  autentica  o  in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti
la conformita' all'originale, conformemente al modello C.
   Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in
modo   analitico   e  preciso  ogni  elemento  utile  ai  fini  della
valutazione del titolo dichiarato:
    per  i titoli di cui al punto a), indicare la natura del diploma,
la data di conseguimento, l'Ateneo e la votazione;
    per  i titoli di cui al punto b), specificare dettagliatamente la
natura  del  titolo,  il  soggetto  che  lo ha rilasciato, la data di
rilascio e l'eventuale votazione finale;
    per i titoli di cui al punto c), specificare dettagliatamente gli
estremi del titolo scientifico dichiarato;
    per  i  titoli  di  cui  al  punto  d)  specificare la natura del
servizio     svolto,     il     periodo,     l'attivita'    prestata,
l'Universita/soggetti pubblici;
    per  i  titoli  di  cui  al  punto e), indicare tutti gli estremi
relativi alla natura del titolo professionale;
    per i titoli di cui al punto f), specificare dettagliatamente gli
estremi relativi alla natura del titolo dichiarato.
   A  pena di non valutazione, le dichiarazioni sostitutive di cui ai
modelli   B   e  C  devono  essere  sottoscritte  dall'interessato  e
presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata di un
documento  di  identita'  in  corso  di validita' del sottoscrittore,
fermo  restando  quanto  disposto  dagli  artt.  38, terzo  comma,  e
45, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
445/2000.
   La  sottoscrizione  non  necessita  di  autenticazione,  ai  sensi
dell'art.   39, primo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000.
   A  pena  di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera
deve  essere  obbligatoriamente  allegata  una  traduzione  in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore  ufficiale  oppure certificata conforme al testo straniero
mediante  dichiarazione  resa  ai  sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   Il  controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei
criteri  da  parte  della  commissione giudicatrice, sono svolti dopo
l'espletamento  delle  prove  scritte,  ma  prima  di  procedere alla
correzione dei relativi elaborati.
   La  commissione,  nelle  sedute  di svolgimento della prova orale,
comunichera'  a  ciascun candidato il risultato della valutazione dei
titoli, prima dell'inizio della prova medesima.
   L'amministrazione  procede  ad  idonei controlli sulla veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive presentate ai sensi della normativa
vigente.